che all'udienza del 21 agosto 2013 l'attrice ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta non è comparsa; che con reclamo per ritardata giustizia del 26 settembre 2013 RE 1 ha chiesto a questa Camera di ingiungere al Pretore di emanare al più presto la decisione finale; che con decisione del 24 settembre 2013, notificata il 3 ottobre 2013, il Pretore ha respinto la petizione e revocato la sospensione provvisoria della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano; che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett.