1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità, la controparte non avendo formulato osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione a: | | –; – dott. med. dent.. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.