In definitiva il debito nei confronti del convenuto ammonta a complessivi fr. 2002.80. Visto quanto precede il reclamo deve essere respinto, il primo giudice non avendo accertato i fatti in maniera arbitraria, né erroneamente applicato il diritto. In circostanze del genere, il reclamo, che non pone questioni di principio, può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG. 5. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv.