200.–. Per quanto attiene la nota d'onorario F829, la reclamante si chiede perché il primo giudice l'abbia considerata benché essa l'abbia saldata dopo la notifica del PE. a) In concreto è vero che le richieste di versamento del saldo residuo della nota d'onorario F444 di fr. 4100.50 (allegato B) e di fr. 2000.– (allegato A) sono ambedue datate 30 maggio 2011, ciò che potrebbe effettivamente destare confusione. Sennonché, per tacere del fatto che senza essere smentito il convenuto ha indicato che le due domande di pagamento, pur riportando entrambe “la data della fattura”, sono state inviate all'attrice in date diverse, quella di versare il saldo di