{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-41_2014-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120592&nX40_KEY=4711069&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a5402933b055fa1eb960bd2a3e459e3f"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2013.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.11.2014 16.2013.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione di disconoscimento di debito - cure dentistiche"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:43:42", "Checksum": "de9b16aeb2e3e66037a8804d4a287229", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.11.2014 16.2013.41\nRegesto:\nAzione di disconoscimento di debito - cure dentistiche\n\n\n4. Relativamente alla nota d'onorario F444 di fr. 8900.50, RE 1 si duole della confusione creata dalle due richieste 30 maggio 2011 di pagamento del suo saldo che “riportano la stessa data, due indirizzi diversi, prestazioni identiche e totale nota onorario identica”. Per il resto, essa ribadisce di avere versato acconti per fr. 8700.50, come attestato dai cedolini postali di versamento da lei prodotti, sicché lo scoperto ammonta a soli fr. 200.–. Per quanto attiene la nota d'onorario F829, la reclamante si chiede perché il primo giudice l'abbia considerata benché essa l'abbia saldata dopo la notifica del PE.\na) In concreto è vero che le richieste di versamento del saldo residuo della nota d'onorario F444 di fr. 4100.50 (allegato B) e di fr. 2000.– (allegato A) sono ambedue datate 30 maggio 2011, ciò che potrebbe effettivamente destare confusione. Sennonché, per tacere del fatto che senza essere smentito il convenuto ha indicato che le due domande di pagamento, pur riportando entrambe “la data della fattura”, sono state inviate all'attrice in date diverse, quella di versare il saldo di\nfr.\n4100.50 (allegato B) il 30 novembre 2011 e quella di versare fr. 2000.– (allegato\nA) il 24 maggio 2012 (cfr. osservazioni 10 maggio 2013), la reclamante medesima\nnon trae alcuna conseguenza dalla doglianza. Al riguardo non occorre dilungarsi\ntanto più che la stessa per finire non contesta che l'onorario del dentista\nammontava a complessivi\nfr. 10 958.65.\nb) Per il resto, l'onorario chiesto dal dentista per i trattamenti effettuati alla paziente dal 2 giugno 2009 al 28 gennaio 2011 è di fr. 8900.50 (nota d'onorario F444, allegato A e B) e quello per le prestazioni eseguite dal 19 settembre 2011 al 28 ottobre 2011 ammonta a fr. 2058.15 (nota d'onorario F829, allegato C), onde complessivi fr. 10 958.65. Dagli atti si evince che dei fr. 8700.50 versati dalla paziente a titolo di acconto, fr. 6900.50 sono stati dedotti dalla prima fattura (F444) portandone il saldo residuo a fr. 2000.– e i restanti fr. 1800.– sono stati detratti dalla seconda (F829) riducendone lo scoperto a fr. 258.15 (cfr. allegato B e C e scritto 26 ottobre 2012 annesso alle osservazioni 10 maggio 2013).\nPer quanto riguarda l'ulteriore versamento effettuato dall'attrice dopo l'8 novembre 2012, il Giudice di pace ha accertato nella decisione del 2 aprile 2013 che esso ammonta a fr. 255.35. Al riguardo la reclamante nulla ha eccepito e nemmeno in questa procedura ha presentato una ricevuta di pagamento, donde uno scoperto sulla parcella F829 di fr. 2.80 (fr. 258.15 – fr. 255.35). In definitiva il debito nei confronti del convenuto ammonta a complessivi fr. 2002.80. Visto quanto precede il reclamo deve essere respinto, il primo giudice non avendo accertato i fatti in maniera arbitraria, né erroneamente applicato il diritto. In circostanze del genere, il reclamo, che non pone questioni di principio, può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. b n. 3 LOG.\n5. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità, la controparte non avendo formulato osservazioni al reclamo.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese processuali.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}