{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-41_2014-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120592&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a5402933b055fa1eb960bd2a3e459e3f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.11.2014 16.2013.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione di disconoscimento di debito - cure dentistiche"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:39", "Checksum": "ec31bbbcfade72c3608c246db1a86050", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.11.2014 16.2013.41\nRegesto:\nAzione di disconoscimento di debito - cure dentistiche\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nGiani, presidente |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 19 settembre 2013 presentato da\n|\n|\ndott. med. dent. CO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. L'8 novembre 2012 il dentista CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano per l'incasso di fr. 2000.– dovuti quale “saldo fattura F444 del 30 maggio 2011 per cure dentistiche” e di fr. 258.15 quale “saldo fattura F829 del 24 maggio 2012 per cure dentistiche”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Il 6 dicembre 2012 l'escutente ha ricevuto dall'Ufficio esecuzione fr. 255.35 versati dall'escussa.\nB. Con istanza 20 gennaio 2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 1 al citato PE. Con decisione 2 aprile 2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, rigettando l'opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 2002.80, oltre a fr. 73.– di spese esecutive e a\nfr. 11.25 di tassa d'incasso e ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 150.– e l'indennità di fr. 50.– da rifondere alla controparte (inc. n. 36/2013).\nC. Il 19 aprile 2013 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il parziale disconoscimento del menzionato debito, sostenendo che l'importo residuo da pagare per estinguerlo, dedotti gli acconti di fr. 8700.50 da lei versati e il pagamento di fr. 258.15 da lei effettuato dopo la notifica del PE, ammonta a fr. 200.–. Nelle sue osservazione 10 maggio 2013 il convenuto ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 10 luglio 2013, indetta per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 23 agosto 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico dell'attrice.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 settembre 2013 postulandone l'annullamento. Invitato a presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all'attrice al più presto il 24 agosto 2013, sicché il reclamo, introdotto il 19 settembre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, accertato che la data 30 maggio 2011 indicata nella richiesta di pagamento di\nfr. 2000.– a saldo della nota d'onorario F444 di fr. 8900.50 era errata, prima di tale data l'attrice avendo pagato acconti per un totale di fr. 4800.– e che soltanto il 14 settembre 2011 essa aveva versato un ulteriore acconto di fr. 2100.50, ha stabilito che dell'importo di fr. 8900.50 esposto nella citata parcella rimane uno scoperto di fr. 2000.–. Egli ha inoltre appurato che sulla nota d'onorario F829 di fr. 2058.15 è rimasto uno scoperto di fr. 2.80. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la petizione e pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE."}