f CPC); che non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza ai reclamanti, i quali agendo da soli non sono incorsi in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili; che l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede che sono posti a carico dell'istante. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata: 1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dall'istante, rimane a suo cari co. II. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. III. Notificazione a: