che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale, deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti; che ai fini delle spese giudiziarie l'acquiescenza configura una soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza ai reclamanti, i quali agendo da soli non sono incorsi in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili;