– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, un'indennità di fr. 200.– e ponendo a loro carico la tassa di giustizia di fr. 100.–; che con reclamo del 19 settembre 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento, facendo valere una violazione del loro diritto di essere sentiti e l'incompetenza per materia del Giudice di pace; che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2013 CO 1 dichiara di aderire alla richiesta di annullamento della decisione; e considerando in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.