{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-40_2013-10-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115008&nX40_KEY=4921761&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94449c91bfa2ed6588fe71c70e7a9e24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.10.2013 16.2013.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:16:25", "Checksum": "b680a4a2bf5da7a2f981c40c4302cdd9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.10.2013 16.2013.40\nRegesto:\nContratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 19 settembre 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1 e RE 2\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 20 agosto 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 28/2013 (locazione) promossa con istanza 5 aprile 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 27 maggio 2000 i coniugi RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima a __________;\nche la locazione ha avuto inizio il 29 giugno 2000 e si è conclusa il 29 febbraio 2012;\nche la locatrice CO 1 ha chiesto ai conduttori il pagamento di fr. 1300.– a titolo di risarcimento dei danni arrecati al citato appartamento durante la locazione, senza esito;\nche il 5 aprile 2013 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est, chiedendo la convocazione di un'udienza di conciliazione volta ad ottenere da RE 1 e RE 2 il pagamento di fr. 1300.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012;\nche all'udienza del 22 maggio 2013 l'istante, unica comparente, ha ribadito la sua posizione e ha chiesto l'emanazione di una decisione;\nche statuendo il 20 agosto 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando i convenuti a versare fr. 1300.– oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2012, un'indennità di fr. 200.– e ponendo a loro carico la tassa di giustizia di fr. 100.–;\nche con reclamo del 19 settembre 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento, facendo valere una violazione del loro diritto di essere sentiti e l'incompetenza per materia del Giudice di pace;\nche nelle sue osservazioni del 30 settembre 2013 CO 1 dichiara di aderire alla richiesta di annullamento della decisione;\ne considerando\nin diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);\nche il reclamo, introdotto il 19 settembre 2013 (attestazione postale sulla busta d'invio), è tempestivo;\nche secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche per l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);\nche il presupposto della competenza per materia del giudice deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 60 CPC; Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);\nche la competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione giudiziaria (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op. cit., n. 17 ad art. 59 CPC);\nche l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;\nche per tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; cfr. Lachat in: Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 2 ad art. 274a) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);\nche in concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati all'appartamento durante la locazione, sicché la pretesa vantata in causa concerne l'uso della cosa locata;\nche dunque la vertenza, diretta verso i convenuti in qualità di conduttori, va qualificata come lite in materia di locazione o affitto;\nche in tali circostanze il Giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11 c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11 ad art. 60 CPC; Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 19 e 20 ad art. 202);\nche la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale, deve così essere annullata, senza che sia necessario verificare l'eventuale violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti;\nche ai fini delle spese giudiziarie l'acquiescenza configura una soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza ai reclamanti, i quali agendo da soli non sono incorsi in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili;\nche l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede che sono posti a carico dell'istante.\nPer questi motivi,\ndecide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:\n1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito.\n2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dall'istante, rimane a suo cari co.\nII. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.\nIII. Notificazione a:\n|\n|\n–; .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano."}