Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: | | – ; – avv. . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.