Né l'istruttoria aveva potuto stabilire con certezza le circostanze che avevano preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto, in particolare la modifica dello stesso, sicché non vi erano elementi sufficienti per scostarsi da quanto stabilito dalla chiara lettera del contratto di locazione. Egli ha poi accertato che per tre anni consecutivi i conduttori non avevano ricevuto alcun conteggio delle spese accessorie con una richiesta di conguaglio, e ha ritenuto infine che al locatore andava opposto il principio in dubio contra stipulatorem, il contratto, così come le successive modifiche, essendo da lui stato redatto. c) La