Ora, in realtà la dicitura secondo cui l'importo di fr. 220.– avrebbe dovuto essere corrisposto a titolo di acconto con relativo conguaglio al termine dell'esercizio è barrata così come la precedente dicitura manoscritta che indicava che le spese accessorie sarebbero state versate alla fine del relativo esercizio (“secondo conteggio annuale”). Per il primo giudice, secondo un'interpretazione puramente letterale la volontà delle parti era quella di ritenere solute le spese accessorie mediante il versamento di un importo di fr.