Ciò posto, la petizione è stata accolta e il debito degli attori disconosciuto. 4. La reclamante censura tale conclusione, contestando l'interpretazione della citata clausola effettuata dal Pretore. Essa ribadisce, in estrema sintesi, che il pagamento di fr. 220.– previsto contrattualmente doveva intendersi come un acconto sulle spese accessorie con conguaglio alla fine dell'anno.