Il Pretore, rammentati i criteri preposti all'interpretazione di contratti, ha accertato che sull'interpretazione della clausola contrattuale relativa alle spese accessorie la volontà delle parti divergeva. Egli ha così determinato la loro presunta volontà interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, giungendo alla conclusione che il pagamento di fr. 220.– mensili per le spese accessorie doveva essere considerato un importo forfettario senza nessun conguaglio alla fine dell'esercizio. Ciò posto, la petizione è stata accolta e il debito degli attori disconosciuto.