Tenuto conto delle ferie intercorse dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di reclamo, iniziato a decorrere il 3 gennaio 2013, sarebbe scaduto il 1° febbraio 2013. Introdotto il 17 gennaio 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure.