– per ripetibili. D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 gennaio 2013 postulando l'annullamento del giudizio impugnato. L'atto non è stato oggetto di notificazione. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al rappresentate della convenuta il 18 dicembre 2012. Tenuto conto delle ferie intercorse dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv.