{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-3_2014-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116492&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d5b9ae3fd0262bb6c1b735b8200b9c91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2014 16.2013.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accertamento dell'inesistenza del debito - interpretazione di una clausola di un contratto di locazione relativa alle spese accessorie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:26", "Checksum": "1e3bda2724c4d65595fa0c7e5e48c790", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2014 16.2013.3\nRegesto:\nAccertamento dell'inesistenza del debito - interpretazione di una clausola di un contratto di locazione relativa alle spese accessorie\n\n\n3. Il Pretore, rammentati i criteri preposti all'interpretazione di contratti, ha accertato che sull'interpretazione della clausola contrattuale relativa alle spese accessorie la volontà delle parti divergeva. Egli ha così determinato la loro presunta volontà interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, giungendo alla conclusione che il pagamento di fr. 220.– mensili per le spese accessorie doveva essere considerato un importo forfettario senza nessun conguaglio alla fine dell'esercizio. Ciò posto, la petizione è stata accolta e il debito degli attori disconosciuto.\n4. La reclamante censura tale conclusione, contestando l'interpretazione della citata clausola effettuata dal Pretore. Essa ribadisce, in estrema sintesi, che il pagamento di fr. 220.– previsto contrattualmente doveva intendersi come un acconto sulle spese accessorie con conguaglio alla fine dell'anno.\na) Il contenuto di una clausola contrattuale è determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ossia ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, piuttosto che la denominazione o le parole inesatte adoperate per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). Ciò che le parti hanno voluto e dichiarato durante le trattative e al momento della conclusione del contratto attiene ai fatti e sottostà unicamente alla censura per arbitrio, mentre l'interpretazione normativa, quale questione di diritto, è esaminata con libera cognizione.\nQualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza di queste volontà, o se il giudice costata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro volontà (presunta) è determinata interpretando le loro dichiarazioni oggettivamente secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta. L'interpretazione secondo questo metodo è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente (DTF 136 III 188, consid. 3.2.1 con rinvii). Per giudicare tale questione è tuttavia necessario basarsi sul contenuto delle dichiarazioni di volontà delle parti e sulle circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto, le quali attengono ai fatti (DTF 133 III 67, consid. 2.2.1).\nb) In concreto, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti è quello usuale, edito dalla CATEF, nel quale le spese accessorie non sono comprese nella pigione, il cui importo è pagabile in rate mensili anticipate unitamente alla pigione e a titolo di acconto con conguaglio al termine del relativo esercizio. Ora, in realtà la dicitura secondo cui l'importo di fr. 220.– avrebbe dovuto essere corrisposto a titolo di acconto con relativo conguaglio al termine dell'esercizio è barrata così come la precedente dicitura manoscritta che indicava che le spese accessorie sarebbero state versate alla fine del relativo esercizio (“secondo conteggio annuale”). Per il primo giudice, secondo un'interpretazione puramente letterale la volontà delle parti era quella di ritenere solute le spese accessorie mediante il versamento di un importo di fr. 220.– mensili a forfait, senza nessun conguaglio alla fine dell'esercizio, non comprendendosi “il motivo per cui la dicitura che prevedeva un conguaglio sia stata barrata”. Né l'istruttoria aveva potuto stabilire con certezza le circostanze che avevano preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto, in particolare la modifica dello stesso, sicché non vi erano elementi sufficienti per scostarsi da quanto stabilito dalla chiara lettera del contratto di locazione. Egli ha poi accertato che per tre anni consecutivi i conduttori non avevano ricevuto alcun conteggio delle spese accessorie con una richiesta di conguaglio, e ha ritenuto infine che al locatore andava opposto il principio in dubio contra stipulatorem, il contratto, così come le successive modifiche, essendo da lui stato redatto.\nc) La\nreclamante afferma che il Pretore non ha considerato che prima di procedere\nalla modifica del contratto, l'amministratore dello stabile avrebbe spiegato ai\nconduttori che “si proponeva loro un acconto mensile più un conguaglio annuale\ne non un importo forfettario”. Soggiunge che lei non ha mai\nadottato alcun comportamento dal quale “si potesse intendere che la propria volontà\nfosse quella di fissare un importo forfettario per le spese accessorie unicamente\nai signori CO 1”. Sostiene che “se avesse voluto intendere il pagamento di una\ncifra forfettaria mensile lo avrebbe reso esplicito in ogni modo essendo una\npratica di certo non consueta” e si domanda per quale motivo deve prevalere la\ntesi dei convenuti “non essendo specificato né che tale importo è forfettario\nné che è in acconto”. Sennonché, così argomentando, essa si limita a contrapporre la propria versione senza spiegare perché\nquella del primo giudice sarebbe manifestamente errata,\novvero insostenibile. Ciò, come si è detto, non basta per dimostrare un’accertamento\nmanifestamente errato dei fatti e una valutazione arbitraria delle prove (sopra\nconsid. 2)."}