{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-3_2014-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116492&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d5b9ae3fd0262bb6c1b735b8200b9c91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2014 16.2013.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accertamento dell'inesistenza del debito - interpretazione di una clausola di un contratto di locazione relativa alle spese accessorie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:26", "Checksum": "1e3bda2724c4d65595fa0c7e5e48c790", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.02.2014 16.2013.3\nRegesto:\nAccertamento dell'inesistenza del debito - interpretazione di una clausola di un contratto di locazione relativa alle spese accessorie\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nGiani, presidente |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 17 gennaio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 17 dicembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SE.2011.260 (accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con petizione 11 agosto 2011 da |\n|\n|\n|\ne CO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 4 giugno 2007 i coniugi CO 2 e CO 1 hanno sottoscritto con la RE 1 un contratto di locazione di durata indeterminata avente per oggetto un appartamento a __________ di proprietà di quest'ultima. La pigione pattuita ammontava a fr. 24 600.– annui, pagabili in rate di fr. 2050.– mensili oltre a fr. 220.– per le spese accessorie. La locazione è iniziata il 1° ottobre 2007 ed è terminata il 30 giugno 2010. Nel frattempo, il 10 maggio 2010, la locatrice ha trasmesso ai conduttori il conteggio delle spese accessorie per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2008, chiedendo loro il pagamento di un conguaglio di fr. 3118.–. Il 19 luglio 2010 i conduttori si sono opposti a tale richiesta, rilevando come il contratto di locazione prevedesse il versamento di un importo forfettario senza alcun conguaglio. Il 19 ottobre 2010 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3118.– oltre interessi, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Fallita la conciliazione promossa davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, con petizione dell'11 agosto 2011 CO 2 e CO 1 hanno convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di accertare l'inesistenza del debito di fr. 3118.– e di annullare il citato PE. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, nei loro rispettivi memoriali conclusivi del 30 e del 31 maggio 2012 le parti hanno ribadito le loro posizioni.\nC. Statuendo il 17 dicembre 2012 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha accertato l'inesistenza del debito di fr. 3318.– e ha annullato la procedura esecutiva a carico degli attori. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli attori fr. 600.– per ripetibili.\nD. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 gennaio 2013 postulando l'annullamento del giudizio impugnato. L'atto non è stato oggetto di notificazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al rappresentate della convenuta il 18 dicembre 2012. Tenuto conto delle ferie intercorse dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di reclamo, iniziato a decorrere il 3 gennaio 2013, sarebbe scaduto il 1° febbraio 2013. Introdotto il 17 gennaio 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii)."}