Per quanto concerne la censura secondo cui il primo giudice non ha preso in considerazione la dichiarazione scritta del fornitore del fieno rilasciata il 27 marzo 2013, è vero che nella decisione impugnata il primo giudice non l’ha considerata. Sennonché, a prescindere dal fatto che secondo costante giurisprudenza una dichiarazione testimoniale scritta, salvo in casi del tutto particolari che qui non ricorrono, non ha valore probatorio (Trezzini in: