Nel contestato documento è infatti indicato che la “fattura trasporto fieno” è di fr. 1000.–, che è stato “ricevuto acconto” fr. 350.– e che “resta” da pagare fr. 650.–. Inoltre, nonostante esso riporti nell'intestazione le scritte prestampate “bollettino di comanda / bollettino di consegna”, nella petizione CO 1 lo ha definito un “bollettino acconto”. La censura è pertanto priva di qualsiasi fondamento e non merita ulteriore disamina. 5. Per quanto concerne la censura secondo cui il primo giudice non ha preso in considerazione la dichiarazione scritta del fornitore del fieno rilasciata il 27 marzo 2013, è vero che nella decisione impugnata il primo giudice non l’ha considerata.