La reclamante sostiene che il trasportatore ha falsificato il “bollettino di comanda risp. bollettino di consegna” del 16 giugno 2011 da lui prodotto a sostegno della sua pretesa (doc. C), perché l’ordinazione e la consegna del fieno sono state fatte prima di tale data. Ora, a prescindere dall'irricevibilità di tale contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede in urto all'art. 326 cpv. 1 CPC, il citato bollettino non è stato prodotto dall'attore come prova di quando la merce è stata comandata o consegnata, ma per dimostrare il versamento dell'acconto e l'importo residuo da pagare. Nel contestato documento è infatti indicato che la “fattura trasporto fieno” è di fr.