Egli ha poi stabilito che le contestazioni sollevate dalla convenuta riguardanti “presunti accordi che sarebbero intervenuti tra le parti in ordine all'obbligo di verifica del fieno da parte del trasportatore, in ordine al fatto che il trasporto sarebbe dovuto avvenire solo nel caso di un rientro in Ticino “a vuoto”, ovvero infine che il versamento dell'importo di fr. 350.–, sarebbe intervenuto a saldo e non quale acconto”, “sono clamorosamente, rimaste allo stadio di mera enunciazione di parte senza qualsivoglia prova a supporto delle stesse”. Donde in definitiva l'accoglimento della petizione. 4. La reclamante sostiene che il trasportatore ha falsificato il “bollettino di comanda risp.