e che “le pretese avanzate dall'istante rientrano, nell'ammontare richiesto, nella media usuale, appaiono ragionevoli e non prestano il fianco a critiche di sorta”. Egli ha poi stabilito che le contestazioni sollevate dalla convenuta riguardanti “presunti accordi che sarebbero intervenuti tra le parti in ordine all'obbligo di verifica del fieno da parte del trasportatore, in ordine al fatto che il trasporto sarebbe dovuto avvenire solo nel caso di un rientro in Ticino “a vuoto”, ovvero infine che il versamento dell'importo di fr.