Il Pretore ha accertato che “il credito dedotto in esecuzione non è stato contestato, in quanto tale. In modo specifico, la parte convenuta nulla ha obbiettato in merito ad esempio alla durata del trasporto, al rimborso richiesto per spese vive al km., ovvero che la prestazione non sarebbe stata eseguita” e che “le pretese avanzate dall'istante rientrano, nell'ammontare richiesto, nella media usuale, appaiono ragionevoli e non prestano il fianco a critiche di sorta”.