–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 31 luglio 2013, di modo che il termine d'impugnazione, considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2013 e sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato alla Posta svizzera il 13 settembre 2013 (cfr. busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.