{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-39_2014-02-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120595&nX40_KEY=4711068&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "42b776caffb473992ac298c5e46b078c"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2013.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.02.2014 16.2013.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di trasporto - valore probatorio di una dichiarazione testimoniale scritta - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:16:24", "Checksum": "d8871032a3a4ff67b76f93e7205a48c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.02.2014 16.2013.39\nRegesto:\nContratto di trasporto - valore probatorio di una dichiarazione testimoniale scritta - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo\n\n\n4. La reclamante sostiene che il trasportatore ha falsificato il “bollettino di comanda risp. bollettino di consegna” del 16 giugno 2011 da lui prodotto a sostegno della sua pretesa (doc. C), perché l’ordinazione e la consegna del fieno sono state fatte prima di tale data. Ora, a prescindere dall'irricevibilità di tale contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede in urto all'art. 326 cpv. 1 CPC, il citato bollettino non è stato prodotto dall'attore come prova di quando la merce è stata comandata o consegnata, ma per dimostrare il versamento dell'acconto e l'importo residuo da pagare. Nel contestato documento è infatti indicato che la “fattura trasporto fieno” è di fr. 1000.–, che è stato “ricevuto acconto” fr. 350.– e che “resta” da pagare fr. 650.–. Inoltre, nonostante esso riporti nell'intestazione le scritte prestampate “bollettino di comanda / bollettino di consegna”, nella petizione CO 1 lo ha definito un “bollettino acconto”. La censura è pertanto priva di qualsiasi fondamento e non merita ulteriore disamina.\n5. Per quanto concerne la censura secondo cui il primo giudice non ha preso in considerazione la dichiarazione scritta del fornitore del fieno rilasciata il 27 marzo 2013, è vero che nella decisione impugnata il primo giudice non l’ha considerata. Sennonché, a prescindere dal fatto che secondo costante giurisprudenza una dichiarazione testimoniale scritta, salvo in casi del tutto particolari che qui non ricorrono, non ha valore probatorio (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157 pag. 723), __________ non si esprime sugli accordi intercorsi tra le parti riguardante il prezzo del trasporto, limitandosi in pratica a dichiarare quanto riferitogli dalla reclamante in occasione di due telefonate e a rilevare che, secondo lui, una fattura di fr. 1300.– non si giustificherebbe economicamente anche se il fieno fosse stato commestibile per gli animali. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato.\n6. Per il resto la reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice senza spiegare perché l'interpretazione del contratto da lui operata sarebbe insostenibile né pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. Al riguardo il reclamo si rivela finanche irricevibile.\n7. Quanto alla richiesta formulata in via subordinata di ritornare gli atti al primo giudice affinché assuma la testimonianza del veterinario Dott. __________, essa è inammissibile già per il fatto che tale prova non è mai stata chiesta davanti al primo giudice. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n8. Le spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità a CO 1, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}