Certo, nella precedente decisione del 6 marzo 2012 egli aveva quantificato le spese processuali in fr. 250.– ma quella decisione è stata annullata da questa Camera di modo che nell'emanare un nuovo giudizio egli avrebbe dovuto nuovamente ridefinire l'ammontare delle spese processuali. 7. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv.