Ciò permette da un canto al giudice di pace, al quale spettano le spese processuali (art. 4 cpv. 2 LTG), di disporre di un titolo esecutivo per l'eventuale incasso delle medesime e dall'altro alla parte a cui tali spese sono state addebitate di contestare la quantificazione con un reclamo (art. 110 CPC). In concreto quindi, ancorché il giudizio sulle spese e le ripetibili non vada di principio motivato (DTF 139 V 504 consid. 5.1), il primo giudice non poteva esimersi dal fissare l'ammontare delle spese processuali. Certo, nella precedente decisione del 6 marzo 2012 egli aveva quantificato le spese processuali in fr.