La causa dev'essere rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, previa notifica alle parti delle rispettive conclusioni. 6. La fattispecie merita un'ultima chiosa in merito alle tasse e spese, non specificate dal Giudice di pace. Secondo l'art. 105 cpv. 1 CPC le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio. È così evidente che il giudice deve procedere alla quantificazione delle spese, ovvero ne determina l'ammontare, sulla base della Legge sulla tariffa giudiziaria (art. 96 CPC). Ciò permette da un canto al giudice di pace, al quale spettano le spese processuali (art. 4 cpv.