Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 33 ad art. 232 CPC). E ciò, a maggior ragione se contengono, come in concreto, nuove allegazioni o prove. c) Considerato che una tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2), il reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere sentito. La causa dev'essere rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, previa notifica alle parti delle rispettive conclusioni.