Spetta, infatti, alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contenga degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il tribunale, prima di emanare la sua decisione, deve pertanto notificare alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_685/2013 del 6 novembre 2013, consid. 2.2; DTF 138 I 485 consid. 2.1; 138 I 156 consid. 2.3; 137 I 197 consid.