Sotto questo profilo, la decisione del Giudice di pace sfugge alla critica. 5. a) Le parti hanno diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di replica), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta, infatti, alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contenga degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni.