b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Il reclamo, introdotto il 13 settembre 2013, è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure.