Statuendo il 30 luglio 2013 il Giudice di pace, confermate fondamentalmente le medesime motivazioni del precedente giudizio, ha respinto la petizione con l'indicazione che “tassa e spese seguono la soccombenza”. D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 13 settembre 2013, nel quale chiede, in via principale, di dichiarare nullo o di annullare il giudizio impugnato con rinvio degli atti al Giudice di pace affinché emani una nuova decisione e, in via subordinata, di riformare lo stesso nel senso di accogliere la petizione.