Ritornati gli atti al primo giudice, questi ha trasmesso le osservazioni all'attrice, la quale replicando il 16 novembre 2012 ha confermato le sue domande. Duplicando il 20 dicembre 2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione. L'istruttoria è terminata il 30 aprile 2013 e le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del 2 maggio e del 27 maggio 2013 esse hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 30 luglio 2013 il Giudice di pace, confermate fondamentalmente le medesime motivazioni del precedente giudizio, ha respinto la petizione con l'indicazione che “tassa e spese seguono la soccombenza”.