{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-38_2015-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119122&nX40_KEY=4711079&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c40ce3651b5d5376d54493d2a6385bcb"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2013.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.02.2015 16.2013.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'ammontare delle spese processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:20:11", "Checksum": "c9d43ff02f2d0833fe498f8232448ab8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.02.2015 16.2013.38\nRegesto:\nMandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'ammontare delle spese processuali\n\n\nLa giurisprudenza riconosce che se una parte riceve un documento senza che le venga assegnato un termine per determinarsi in merito, ha comunque diritto di replicare, purché la sua replica spontanea intervenga con sollecitudine; se non si attiva entro un lasso di tempo ragionevole, essa è considerata avere rinunciato al suo diritto di replica (sentenza del Tribunale federale 4A_680/2012 del 7 marzo 2013, consid. 2.2 con rinvio) e l'autorità può statuire (sentenza del Tribunale federale 4A_63/2014 del 28 maggio 2014, consid. 3 con rinvii).\nb) In concreto, terminata il 30 aprile 2013 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale sicché il Giudice di pace ha assegnato loro un termine fino al 31 maggio 2013 per presentare le loro conclusioni. Il convenuto ha presentato il proprio memoriale il 2 maggio 2013, mentre l'attrice l'ha introdotto il 27 maggio 2013. Dagli atti risulta però che tali memoriali non sono stati notificati alle parti, tant'è che sull'esemplare di tali memoriali nel fascicolo della Giudicatura di pace non figura alcun timbro di notificazione né vi è una lettera di trasmissione atti alla controparte. E come per qualsiasi altra presa di posizione, anche i memoriali conclusivi vanno notificati alla controparte (Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012, n. 12 ad art. 232; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9a ad art. 232; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 33 ad art. 232 CPC). E ciò, a maggior ragione se contengono, come in concreto, nuove allegazioni o prove.\nc) Considerato che una tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2), il reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere sentito. La causa dev'essere rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, previa notifica alle parti delle rispettive conclusioni.\n6. La fattispecie merita un'ultima chiosa in merito alle tasse e spese, non specificate dal Giudice di pace. Secondo l'art. 105 cpv. 1 CPC le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio. È così evidente che il giudice deve procedere alla quantificazione delle spese, ovvero ne determina l'ammontare, sulla base della Legge sulla tariffa giudiziaria (art. 96 CPC). Ciò permette da un canto al giudice di pace, al quale spettano le spese processuali (art. 4 cpv. 2 LTG), di disporre di un titolo esecutivo per l'eventuale incasso delle medesime e dall'altro alla parte a cui tali spese sono state addebitate di contestare la quantificazione con un reclamo (art. 110 CPC). In concreto quindi, ancorché il giudizio sulle spese e le ripetibili non vada di principio motivato (DTF 139 V 504 consid. 5.1), il primo giudice non poteva esimersi dal fissare l'ammontare delle spese processuali. Certo, nella precedente decisione del 6 marzo 2012 egli aveva quantificato le spese processuali in fr. 250.– ma quella decisione è stata annullata da questa Camera di modo che nell'emanare un nuovo giudizio egli avrebbe dovuto nuovamente ridefinire l'ammontare delle spese processuali.\n7. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il fatto che l'opponente, rimessosi al giudizio di questa Camera sulla questione della violazione del diritto di essere sentito, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace per una nuova decisione nel senso dei considerandi.\n2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}