{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-38_2015-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119122&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c40ce3651b5d5376d54493d2a6385bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.02.2015 16.2013.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'ammontare delle spese processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:19", "Checksum": "9e88bd803bf8a46caa9c9a1a8ee371ee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.02.2015 16.2013.38\nRegesto:\nMandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'ammontare delle spese processuali\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51 consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234 consid. 4.2 e rinvii).\n3. La reclamante rimprovera al Giudice di pace la violazione del diritto di essere sentita, per la mancata assunzione del teste L__________ da lei richiesto (diritto alla prova) e per non averle trasmesso l'allegato conclusivo del convenuto (diritto alla replica). Si duole inoltre che il primo giudice non abbia adeguatamente motivato la sua decisione concernente la tassa e le spese di giustizia e che non abbia neppure quantificato tali oneri (diritto di ottenere una decisione motivata). Tali censure devono essere esaminate in primo luogo. Il diritto di essere sentito è infatti una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio).\n4. a) Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende segnatamente il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 102 consid. 3.4). Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla legge (cfr. anche art. 152 cpv. 1 CPC). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua opinione (DTF 136 I 236 consid. 5.4 con rinvii; II CCA sentenza inc. 12.2013.204 del 16 maggio 2014, consid. 3.1 con riferimenti).\nb) In concreto il 16 novembre 2012 l'attrice, dopo avere comunicato al Giudice di pace di rinunciare a presentare una replica, ha proposto l'audizione di F__________ e “se del caso” di __________ P__________. Il 24 gennaio 2013 il Giudice di pace ha ammesso l'audizione di F__________ ma ha rifiutato quella di __________ P__________ poiché “superflua anche alla luce del fatto che lo stesso appare parte interessata all'esito del litigio”. La reclamante si duole della mancata assunzione del teste, ma non si confronta con la motivazione del primo giudice, limitandosi a riaffermare la rilevanza (“ha partecipato a diverse discussioni con il convenuto”) ma nulla adduce sul perché lo stesso, organo della società, non avrebbe un interesse nella lite. Sotto questo profilo, la decisione del Giudice di pace sfugge alla critica.\n5. a) Le parti hanno diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di replica), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta, infatti, alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contenga degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il tribunale, prima di emanare la sua decisione, deve pertanto notificare alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (sentenza del Tribunale federale 5A_685/2013 del 6 novembre 2013, consid. 2.2; DTF 138 I 485 consid. 2.1; 138 I 156 consid. 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1)."}