{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-38_2015-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119122&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c40ce3651b5d5376d54493d2a6385bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.02.2015 16.2013.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'ammontare delle spese processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:19", "Checksum": "9e88bd803bf8a46caa9c9a1a8ee371ee", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.02.2015 16.2013.38\nRegesto:\nMandato - diritto di essere sentito - diritto alla prova, alla replica e di ottenere una decisione motivata - obbligo di notifica alle parti dei rispettivi memoriali conclusivi - obbligo di fissare l'ammontare delle spese processuali\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 13 settembre 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 30 luglio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 80-2011 (mandato) promossa con petizione del 22 novembre 2011 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 26 novembre 2009 CO 1 si è iscritto a un seminario organizzato dalla società RE 1, specializzata nella gestione di servizi di consulenza e formazione, quale quality system manager al costo di fr. 9950.–. Non avendo raggiunto un numero sufficiente di iscritti, il corso, inizialmente previsto per il 3 dicembre 2009, è stato poi confermato, il 15 gennaio 2010, per il successivo 26 gennaio. Con e-mail del 20 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto. Il 21 gennaio 2010 l'organizzatrice, preso atto della disdetta e consideratala tardiva, ha manifestato la sua intenzione di ottenere il pagamento di metà della quota di iscrizione (fr. 4974.–), così come previsto dalle condizioni generali del contratto. Il 5 luglio 2010 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 9950.– oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 2010, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'11 novembre 2011 l'autorizzazione ad agire, con petizione 22 novembre 2011 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento da CO 1 di fr. 4974.– oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di pace l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni. Nel suo memoriale del 13 dicembre 2011 CO 1 ha proposto di respingere l'azione. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Un reclamo presentato dall'attrice il 5 aprile 2012 contro tale decisione è stato accolto da questa Camera, che con decisione del 15 giugno 2012 ha accertato la violazione del diritto di essere sentita della reclamante e rinviato gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica, ovvero previa notifica delle osservazioni del convenuto all'attrice e convocazione delle parti al dibattimento (inc. 16.2012.20).\nC. Ritornati gli atti al primo giudice, questi ha trasmesso le osservazioni all'attrice, la quale replicando il 16 novembre 2012 ha confermato le sue domande. Duplicando il 20 dicembre 2012 il convenuto ha riaffermato la sua posizione. L'istruttoria è terminata il 30 aprile 2013 e le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del 2 maggio e del 27 maggio 2013 esse hanno ribadito le loro domande. Statuendo il 30 luglio 2013 il Giudice di pace, confermate fondamentalmente le medesime motivazioni del precedente giudizio, ha respinto la petizione con l'indicazione che “tassa e spese seguono la soccombenza”.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 13 settembre 2013, nel quale chiede, in via principale, di dichiarare nullo o di annullare il giudizio impugnato con rinvio degli atti al Giudice di pace affinché emani una nuova decisione e, in via subordinata, di riformare lo stesso nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 2013 CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera per quanto concerne gli aspetti procedurali del rimedio, mentre nel merito ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 5 agosto 2013 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________), durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 16 settembre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Il reclamo, introdotto il 13 settembre 2013, è pertanto tempestivo."}