Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo; che altri avvocati rinuncino a fatturare il primo colloquio con il cliente nel caso in cui il mandato poi non si concretizzi è possibile, ma i reclamanti non indicano alcuna norma che avrebbe imposto all'istante una simile condotta; che, per di più, dalla documentazione agli atti non si può ritenere che il legale si sia limitato a valutare l'accettazione o meno del mandato, avendo egli proceduto a una disamina giuridica, ancorché sommaria, del caso senza che dalla e-mail del 14 novembre 2011 si evinca una rinuncia dell'incarico, tale scelta incombendo ai clienti (doc.