che a prescindere dal fatto che il rinvio ad atti di procedura anteriori, in concreto alle osservazioni al Giudice di pace, non è sufficiente a motivare un reclamo, i reclamanti non formulano una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretendono che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto; che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367;