che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC); che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 9 settembre 2013 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo; che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv.