{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-37_2014-04-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116722&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bbc99bc5e6b0da3f51bfc337c47d7b2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.04.2014 16.2013.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - retribuzione di avvocato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo - un semplice rinvio ad atti di procedura prodotti in prima istanza non è sufficiente a motivare un reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:17", "Checksum": "acb49fea7fd891c0d806a577bbf9d5d0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.04.2014 16.2013.37\nRegesto:\nMandato - retribuzione di avvocato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo - un semplice rinvio ad atti di procedura prodotti in prima istanza non è sufficiente a motivare un reclamo\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nGiani, presidente |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 9 settembre 2013 presentato da\n|\n|\ne RE 2\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 14 agosto 2013 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 57/A/12/PE (mandato) promossa con petizione 7 agosto 2012 dall' |\n|\n|\n|\nCO 1; |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che l'11 novembre 2011 i coniugi RE 1 e RE 2 si sono rivolti all'CO 1 per rappresentarli in una pratica “contenzioso edilizio part. __________ RFD __________”;\nche, per le sue prestazioni, il legale ha trasmesso ai clienti, il 24 novembre 2011, una nota professionale di complessivi fr. 675.–, corrispondenti a 2.08 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 300.– più IVA 8%;\nche RE 1 e RE 2 si sono rifiutati di pagare la nota del legale;\nche con decisione 2 febbraio 2012 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ha concesso all'CO 1 lo svincolato dal segreto professionale verso RE 1 e RE 2 nella misura del necessario per procedere all'incasso della citata nota professionale e ha posto le spese giudiziarie di fr. 300.– a carico dei mandanti, tenuti a rifondere al legale un'indennità d'inconvenienza di fr. 300.–;\nche il 7 agosto 2012 l'CO 1, ottenuta l'autorizzazione ad agire, ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 675 più interessi del 5% dal 7 marzo 2012;\nche nelle loro osservazioni del 13 settembre 2012 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione;\nche in uno scritto del 24 ottobre 2012 l'attore ha ribadito la sua pretesa;\nche con decisione 14 agosto 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato i convenuti a pagare fr. 675.– oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2012 e fr. 600.– a titolo di tasse e indennità per la pratica alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello e ha posto la tassa di giustizia di fr. 100. a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 200.–;\nche il 9 settembre 2013 i convenuti sono insorti a questa Camera contro il giudizio appena citato;\nche l'atto non è stato oggetto di notificazione;\ne considerando\nin diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);\nche nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 9 settembre 2013 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo;\nche secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);\nche il Giudice di pace, pur non potendo “escludere che vi siano legali ai quali se si chiede di occuparsi di una certa questione e che poi, in seguito all'esame della documentazione, rinunciano al mandato e non emettono alcuna fattura o simbolicamente chiedono una cifra forfettaria di fr. 300.–”, ha accolto la petizione dell' attore, ritenendo fondata la sua richiesta di ottenere il saldo della propria nota d'onorario;\nche nel loro scritto del 9 settembre 2013 i reclamanti ribadiscono la propria versione dei fatti, chiedendo che “vengano debitamente considerate nel contesto del presente reclamo le osservazioni già inoltrate dai sottoscritti nel corso della vertenza” e contestano “il concetto che si possa fatturare al cliente l'analisi di un mandato atto ad una preliminare valutazione di accettazione o di rifiuto di un mandato quando tale mandato viene unilateralmente revocato da parte dello studio di avvocatura senza un'entrata in materia, cioè senza prestazioni di consulenza in quanto tale”;\nche a prescindere dal fatto che il rinvio ad atti di procedura anteriori, in concreto alle osservazioni al Giudice di pace, non è sufficiente a motivare un reclamo, i reclamanti non formulano una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretendono che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;\nche di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;\nche altri avvocati rinuncino a fatturare il primo colloquio con il cliente nel caso in cui il mandato poi non si concretizzi è possibile, ma i reclamanti non indicano alcuna norma che avrebbe imposto all'istante una simile condotta;"}