Quanto al gratuito patrocinio, esso non può essere accordato, il reclamo difettando sin dall'inizio di parvenza di buon diritto (art. 117 lett. b CPC). Della situazione economica della reclamante si tiene conto riducendo, per quanto possibile, l'ammontare delle spese giudiziarie. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili. 4. Notificazione a: | | – avv.; – avv.. | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera