La sicurezza a cui ci si può legittimamente attendere è una nozione giuridica indeterminata. Appartiene al giudice di fissare in ogni caso concreto il grado di sicurezza che un prodotto deve offrire, in funzione di tutte le circostanze. Determinanti sono le aspettative di sicurezza del consumatore medio e non quelle del danneggiato o di un gruppo determinato di utilizzatori particolarmente qualificati o, al contrario, inesperti. La sicurezza attesa in un caso concreto si valuta così in maniera oggettiva (DTF 137 III 226 consid. 3.1). Spetta all'istante provare il difetto, ciò che implica in particolare la dimostrazione delle circostanze del sinistro.