Di conseguenza, il difetto si determina “non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi (considerando 6); si tratta in effetti di creare “una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore” (considerando 7). Vista l'analogia tra la direttiva europea e la legge svizzera, queste considerazioni sono ugualmente valide per determinare lo scopo della LRDP. La sicurezza a cui ci si può legittimamente attendere è una nozione giuridica indeterminata.