b) e il momento della sua messa in circolazione (lett. c). Questa definizione è stata ripresa dall'art. 6 cpv. 1 della Direttiva 85/374/CE. Come i considerandi introduttivi di questa direttiva precisano, la responsabilità per danno da prodotti difettosi tende a proteggere il “consumatore contro i danni causati alla salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso” (considerando 1). Di conseguenza, il difetto si determina “non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi (considerando 6);