L'art. 1 cpv. 1 lett. b LRDP dispone che la responsabilità del produttore è realizzata quando un prodotto difettoso cagiona un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. Oltre all'esistenza di un prodotto difettoso, la responsabilità del produttore presuppone che le condizioni generali della responsabilità siano realizzate: occorre pertanto un danno e un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il difetto del prodotto e il danno. L'esistenza di questo legame di causalità si determina secondo le regole abituali (Werro, op. cit., pag. 167 n. 564).