D'altro canto non va dimenticato che la reclamante ha introdotto l'azione meno di tre mesi dalla sua prima richiesta e che a quel momento il termine di prescrizione era ben lungi dall'essere a rischio. La questione di sapere se l'istante abbia agito con troppa premura o se la convenuta abbia eccessivamente tardato a rispondere alla legittima richiesta della controparte può in definitiva rimanere indecisa, giacché, foss'anche ammessa la legittimazione passiva della convenuta, l'azione andrebbe comunque respinta come si vedrà in appresso. 5. L'art. 1 cpv.