Al riguardo basti rammentare che la durata del termine per indicare al danneggiato il nome del produttore o, nel caso di prodotti importati, quello dell'importatore, deve essere determinata in ogni singolo caso, secondo le circostanze concrete. Per fissarla, devono essere presi in considerazione, da una parte l'interesse della vittima a liquidare rapidamente il suo sinistro e il rischio di perenzione delle sue pretese quando la messa in circolazione del prodotto รจ ormai datata, dall'altra parte l'interesse del fornitore a procedere a ulteriori indagini o verifiche del prodotto (Hess, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz (PrHG), 2a edizione, pag. 212 seg. n. 128-130;